Art. 3. Anagrafe canina 1. Presso il settore veterinario di ogni Unita' locale socio- sanitaria e' istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilita' civili e penali relative. 2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento. 3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unita' locale socio- sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale. 4. L'iscrizione all'anagrafe canina e' gratuita.