Art. 3.
                           Anagrafe canina
 
   1. Presso il settore veterinario  di  ogni  Unita'  locale  socio-
sanitaria  e'  istituita  l'anagrafe  canina  alla quale tutti i cani
devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro  trenta
giorni  dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore
di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso  e  di  iscriverlo
all'anagrafe  canina.  Inoltre  ha  l'obbligo  di  assumersi tutte le
responsabilita' civili e penali relative.
   2. Il detentore del cane ha l'obbligo  di  denunciare  al  settore
veterinario   competente   l'avvenuta  cessione,  scomparsa  o  morte
dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
   3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle
vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unita' locale socio-
sanitaria  competente  per  il  territorio  il  nome  e   l'indirizzo
dell'eventuale   acquirente   entro   trenta   giorni  dalla  vendita
dell'animale.
   4. L'iscrizione all'anagrafe canina e' gratuita.