Art. 4.
                     Tatuaggio di riconoscimento
 
   1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani
devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice  unificato
indelebile  e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra
o  sul  padiglione  auricolare  destro,  o  con  altro   sistema   di
identificazione  indicato  dalla Giunta regionale, con metodi che non
arrechino  danno  e  dolore  all'animale  e  con   spese   a   carico
dell'utente.
   2.  Le operazioni di tatuaggio, nonche' la rilevazione dello stato
segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari
dell'Unita'   locale   socio-sanitaria   o   da   veterinari   liberi
professionisti autorizzati dalla Unita' locale socio-sanitaria.
   3.   I  cani  ospiti  dei  rifugi  in  convenzione  gestiti  dalle
associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
   4.  Ai  fini  della  presente  legge  e'  riconosciuto  valido  il
tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici
di razza.