Art. 4. Tatuaggio di riconoscimento 1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente. 2. Le operazioni di tatuaggio, nonche' la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unita' locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unita' locale socio-sanitaria. 3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente. 4. Ai fini della presente legge e' riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.