Art. 5. P r o f i l a s s i 1. Le Unita' locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute. 2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei. 3. I presidi veterinari multizonali di' cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipu- late, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. 4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.