Art. 5.
                         P r o f i l a s s i
 
   1. Le Unita' locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della
presente   legge,  predispongono,  con  il  consenso  dei  detentori,
interventi preventivi e successivi, atti  anche  al  controllo  delle
nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.
   2.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei
gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari,  con  metodi
chirurgici idonei.
   3.  I  presidi veterinari multizonali di' cui alla legge regionale
31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni,  e
i  settori  veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie, sentiti i
rappresentanti unici provinciali delle associazioni  protezionistiche
di  cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipu-
late, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per  il
controllo  demografico  e  per la limitazione delle nascite su cani e
gatti randagi.
   4. Gli interventi  per  la  limitazione  delle  nascite  dei  cani
randagi   e  dei  gatti  presenti  nelle  colonie  riconosciute  sono
effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario  nazionale
presso  gli  ambulatori  dei  presidi  veterinari  multizonali  e dei
settori veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie, adeguatamente
attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.