Art. 6.
                      Recupero dei cani randagi
 
   1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unita'  locali
socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono
essere   ceduti   definitivamente   a   privati   o  ad  associazioni
protezionistiche di cui all'articolo 9.
   2. Prima della scadenza del termine di cui  al  comma  1,  possono
essere  ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli
affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i
sessanta giorni.
   3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna  dell'animale
catturato  ad  una  associazione protezionistica convenzionata, si fa
carico l'associazione stessa.
   4. La cattura dei  cani  randagi  e'  di  competenza  dei  presidi
veterinari  multizonali  che  possono  avvalersi della collaborazione
delle   guardie   zoofile   e   dei   delegati   dalle   associazioni
convenzionate.
   5.  La  cattura  dei  cani deve essere effettuata possibilmente in
modo indolore.
   6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa  il  servizio
veterinario   della   Unita'   locale   socio-sanitaria   o  provvede
direttamente alla consegna al cani'le sanitario piu' vicino.
   7. La direzione dei rifugi e  la  direzione  dei  canili  sanitari
devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata,
di  uscita  e  di morte degli animali ed i nominativi dei privati che
hanno ottenuto in affidamento un animale.
   8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  1954, n. 320 possono
essere soppressi solo i  cani  di  comprovata  pericolosita',  quelli
gravemente   ammalati  o  incurabili.  La  soppressione  deve  essere
effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.