Art. 6. Recupero dei cani randagi 1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unita' locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9. 2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni. 3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa. 4. La cattura dei cani randagi e' di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate. 5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore. 6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unita' locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al cani'le sanitario piu' vicino. 7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale. 8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosita', quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.