Art. 7. Informazione e aggiornamento 1. I servizi veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilita' di prevenirlo. 2. La Regione, le Unita' locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonche' alle guardie zoofile volontarie.