Art. 7.
                    Informazione e aggiornamento
 
   1.  I  servizi  veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie e i
comuni, con la collaborazione  delle  associazioni  protezionistiche,
predispongono   e   attuano  programmi  annuali  di  informazione  ed
educazione rivolti alle scuole e alla  popolazione  per  favorire  il
rispetto  degli  animali  e  la  tutela della loro salute, al fine di
realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve  essere  dedicata
al  problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilita'
di prevenirlo.
   2. La  Regione,  le  Unita'  locali  socio-sanitarie  e  i  Comuni
organizzano  periodicamente  corsi  di  aggiornamento e di formazione
destinati al  proprio  personale  addetto  ai  servizi  di  cui  alla
presente legge, nonche' alle guardie zoofile volontarie.