Art. 8. Canili sanitari e rifugi 1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unita' locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. 2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresi, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14. 3. La gestione dei canili sanitari e' affidata alle Unita' locali socio-sanitarie. 4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi. 5. La gestione dei rifugi puo' essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni. 6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unita' locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.