Art. 8.
                      Canili sanitari e rifugi
 
   1.  I  comuni,  singoli  o  associati,  d'intesa con le competenti
Unita' locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento  dei  canili
sanitari  esistenti di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti
dall'articolo  14  della  presente  legge,  anche   avvalendosi   dei
contributi destinati a tal fine dalla Regione.
   2.  I  comuni,  singoli  o  associati,  provvedono,  altresi, alla
costruzione dei rifugi per cani secondo i  medesimi  criteri  di  cui
all'articolo 14.
   3.  La gestione dei canili sanitari e' affidata alle Unita' locali
socio-sanitarie.
   4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la  gestione
dei  rifugi  il  ricovero,  la  custodia  ed il mantenimento dei cani
vaganti o randagi.
   5. La gestione dei rifugi puo'  essere  affidata  ad  associazioni
protezionistiche  iscritte  all'albo  di  cui all'articolo 9, tramite
apposite convenzioni.
   6. E' fatto  obbligo  ai  presidi  veterinari  multizonali  ed  ai
settori  veterinari  delle Unita' locali socio-sanitarie di garantire
una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.