Art. 9.
         Albo regionale delle associazioni protezionistiche
 
   1. E' istituito presso la Giunta  regionale,  dipartimento  per  i
servizi  veterinari,  un  albo  regionale  al  quale  possono  essere
iscritte esclusivamente  le  associazioni  per  la  protezione  degli
animali  maggiormente rappresentative, anche in base all'attivita' in
precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalita'
giuridica.
   2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le  associazioni  di  cui  al
comma   1  devono  presentare  domanda  aI  Presidente  della  Giunta
regionale, sottoscritta dal  legale  rappresentante  e  corredata  da
copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  da cui risultino le
finalita' dell'associazione e il numero degli iscritti.
   3.   Le  associazioni  devono  indicare  un  rappresentante  unico
provinciale.
   4. La Giunta regionale, entro il termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda,  sulla  base dell'istruttoria svolta dal
dipartimento  per  i  servizi  veterinari,  provvede   all'iscrizione
all'albo   dandone   comunicazione   al   comune   e  alla  provincia
territorialmente competenti.
   5. II termine di cui al comma 4 e' sospeso neI  caso  in  cui  sia
necessaria  l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di
quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data  di
ricevimento delle integrazioni' o dei documenti richiesti.
   6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
automatica  dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con
la ripresentazi'one, qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione di cui al comma 2.
   7. La perdita dei requisiti  previsti  dal  comma  1  comporta  la
cancellazione  dall'albo  e deve essere tempestivamente comunicata al
Presidente  della  Giunta   regionale   dal   legale   rappresentante
dell'associazione  protezionistica.  La cancellazione e' disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
   8.  La  Giunta  regionale  delibera,  altresi,  la   cancellazione
dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneita'
igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.
   9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il
diniego   dell'iscrizione   ovvero   la  cancellazione  dal  registro
regionale, dandone altresi' comunicazione al comune ed alla provincia
territorialmente competenti.