Art. 9. Albo regionale delle associazioni protezionistiche 1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attivita' in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalita' giuridica. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda aI Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalita' dell'associazione e il numero degli iscritti. 3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale. 4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti. 5. II termine di cui al comma 4 e' sospeso neI caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni' o dei documenti richiesti. 6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazi'one, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2. 7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione e' disposta con deliberazione della Giunta regionale. 8. La Giunta regionale delibera, altresi, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneita' igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni. 9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresi' comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.