Art. 10. Modifica all'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 e' cosi' sostituito: 1. "La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate si sensi dell'art. 4, delibera entro il 30 giugno successivo, l'assegnazione dei contributi individuando: a)i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese ammesse al finanziamento; b)l'ammortamento del contributo concesso; c)i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziati".