Art. 10.
                         Modifica all'art. 5
             della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17
 
   1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n.
17 e' cosi' sostituito:
   1.  "La  Giunta  regionale, sulla base delle domande presentate si
sensi  dell'art.  4,  delibera  entro  il   30   giugno   successivo,
l'assegnazione dei contributi individuando:
     a)i  soggetti  beneficiari  dei  contributi, le opere e le spese
ammesse al finanziamento;
     b)l'ammortamento del contributo concesso;
     c)i tempi entro i quali  i  beneficiari  devono  realizzare  gli
interventi finanziati".