Art. 11.
Modifica all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 cosi'
   come modificato dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60.
 
   1.  L'art.  8  della  legge  regionale  11  marzo 1986, n. 7, come
modificato dall'art. 1 della  legge  16  dicembre  1987,  n.  60,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  8 - Modalita' d'espletamento degli esami di abilitazione. -
1. La Giunta regionale, di norma ogni  due  anni  entro  il  mese  di
marzo,  sentita  la Consulta di cui all'art. 4, definisce le esigenze
quantitative di composizione degli elenchi  di  cui  all'art.  6,  in
relazione alle prospettive programmatiche, del turismo regionale.
   2.  Per  l'iscrizione  a  tali elenchi, il Presidente della Giunta
regionale, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma 2  bandisce
gli  esami  di  abilitazione.  Il  bando e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
   3.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale ed e' composta da:
     a) un dirigente con funzioni di Presidente;
     b) uno o piu' docenti o esperti nelle lingue oggetto d'esame;
     c) uno o piu' esperti nelle materie oggetto d'esame;
     d)   un   rappresentante   delle   Associazioni   di   categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale;
     c)  un  dipendente  regionale  con  qualifica  non  inferiore  a
Funzionario.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un dipendente
regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.
   5.  Ai  componenti  e  al  segretario  della   commissione   viene
corrisposto  un  compenso,  e  ove spetti, il rimborso delle spese di
viaggio nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45, comma 3, e
187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.
   6. Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale  al
Presidente  della  giunta regionale, corredate dai titoli e documenti
previsti dal bando in esame, in armonia con  le  leggi  vigenti.  Per
tutte  e  tre  le  categorie  e' richiesto il diploma di scuola media
superiore  oppure  il  diploma  specifico  di   qualificazione   alla
professione  che  il  candidato  aspira  a  esercitare, rilasciato da
istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo  Stato
o parificato.
   7.  Per i figli di emigrati veneti che rientrino definitvamente e'
richiesto un titolo di studio equipollente.".