Art. 11. Modifica all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60. 1. L'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - Modalita' d'espletamento degli esami di abilitazione. - 1. La Giunta regionale, di norma ogni due anni entro il mese di marzo, sentita la Consulta di cui all'art. 4, definisce le esigenze quantitative di composizione degli elenchi di cui all'art. 6, in relazione alle prospettive programmatiche, del turismo regionale. 2. Per l'iscrizione a tali elenchi, il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma 2 bandisce gli esami di abilitazione. Il bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 3. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed e' composta da: a) un dirigente con funzioni di Presidente; b) uno o piu' docenti o esperti nelle lingue oggetto d'esame; c) uno o piu' esperti nelle materie oggetto d'esame; d) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; c) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore. 5. Ai componenti e al segretario della commissione viene corrisposto un compenso, e ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45, comma 3, e 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12. 6. Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando in esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie e' richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato. 7. Per i figli di emigrati veneti che rientrino definitvamente e' richiesto un titolo di studio equipollente.".