Art. 12.
                         Modifica all'art. 9
              della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
 
   1. Dopo il secondo comma dell'art.  9  della  legge  regionale  11
marzo 1986, n. 7 sono inseriti i commi secondo bis e secondo ter:
   "Gli  iscritti  all'elenco  regionale  delle guide turistiche, che
intendono conseguire l'abilitazione anche per  localita'  diverse  da
quelle   dell'esercizio  dell'attivita',  sono  ammessi  a  sostenere
l'esame indetto per tali localita', in deroga alle esigenze quantita-
tive.
   La prova e' costituita da un esame orale sulle specifiche  materie
indicate  nel  bando e dall'illustrazione di un itinerario turistico,
con esclusione della prova di lingua.".