Art. 12. Modifica all'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 1. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 sono inseriti i commi secondo bis e secondo ter: "Gli iscritti all'elenco regionale delle guide turistiche, che intendono conseguire l'abilitazione anche per localita' diverse da quelle dell'esercizio dell'attivita', sono ammessi a sostenere l'esame indetto per tali localita', in deroga alle esigenze quantita- tive. La prova e' costituita da un esame orale sulle specifiche materie indicate nel bando e dall'illustrazione di un itinerario turistico, con esclusione della prova di lingua.".