Art. 13. Modifica all'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 1. L'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 - L'esame d'idoneita' per direttore tecnico. - 1. Ogni anno il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto indice le prove d'esame per direttore tecnico. 2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, e' composta da: a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente; b) uno o piu' docenti o esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame; c) uno o piu' esperti nelle materie oggetto d'esame; d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore; c) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore. 4. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice e' corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, e dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12. 5. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attivita' previste dall'art. 2; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di almeno due delle principali lingue estere europee. 6. Il superamento dell'esame comporta la facolta' di iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'art. 15.".