Art. 13.
                        Modifica all'art. 16
             della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46
 
   1.  L'art.  16  della  legge  regionale  28  agosto 1986, n. 46 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 16 - L'esame d'idoneita' per direttore tecnico.  -  1.  Ogni
anno il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto indice
le prove d'esame per direttore tecnico.
   2.   La   commissione   esaminatrice,  nominata  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale, e' composta da:
     a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
     b) uno o piu' docenti o esperti nelle lingue  straniere  oggetto
d'esame;
     c) uno o piu' esperti nelle materie oggetto d'esame;
     d)  un  rappresentante  designato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore;
     c)  un  dipendente  regionale  con  qualifica  non  inferiore  a
Funzionario.
   3.  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un dipendente
regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.
   4. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice e'
corrisposto un compenso e, ove spetti, il  rimborso  delle  spese  di
viaggio  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 45, comma 3, e
dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.
   5. Le prove  sono  finalizzate  a  verificare  il  possesso  delle
seguenti caratteristiche professionali:
     a)   la   conoscenza   delle   tecniche   di  amministrazione  e
organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in  relazione  alle
attivita' previste dall'art. 2;
     b)  la  conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore
turistico;
     c) la conoscenza di almeno due delle  principali  lingue  estere
europee.
   6.  Il  superamento  dell'esame comporta la facolta' di iscrizione
all'albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'art. 15.".