Art. 14.
                           C o l l a u d i
 
   1. A partire dal 1994 l'erogazione delle rate di saldo relative ai
contributi previsti da  leggi  regionali  nel  settore  turistico  e'
subordinata all'approvazione di un certificato di regolare esecuzione
o  di  collaudo ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42,
sulle opere pubbliche.