Art. 14. C o l l a u d i 1. A partire dal 1994 l'erogazione delle rate di saldo relative ai contributi previsti da leggi regionali nel settore turistico e' subordinata all'approvazione di un certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sulle opere pubbliche.