Art. 15.
                          Norma transitoria
 
   1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione  a
partire dall'eserczio 1995.
   2.  Per  l'esercizio  1994  continuano  ad  applicarsi  i  termini
previsti dagli articoli 6, 14, 16, 17 della legge 18  dicembre  1986,
n.  52;  4  e  5 della legge 26 gennaio 1988, n. 6; 4 e 5 della legge
regionale 26 luglio 1991 n. 17.
   3. Le Commissioni per gli esami  abilitativi  di  cui  all'art.  8
della  legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e di cui all'art. 16 della
legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 rimangono  in  carica  fino  al
compimento delle operazioni degli esami in corso.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione veneta.
    Venezia, 28 dicembre 1993.
 
                               PUPILLO