Art. 15. Norma transitoria 1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione a partire dall'eserczio 1995. 2. Per l'esercizio 1994 continuano ad applicarsi i termini previsti dagli articoli 6, 14, 16, 17 della legge 18 dicembre 1986, n. 52; 4 e 5 della legge 26 gennaio 1988, n. 6; 4 e 5 della legge regionale 26 luglio 1991 n. 17. 3. Le Commissioni per gli esami abilitativi di cui all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e di cui all'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 rimangono in carica fino al compimento delle operazioni degli esami in corso. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta. Venezia, 28 dicembre 1993. PUPILLO