Art. 2. Modifica all'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 1. Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, le parole "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".