Art. 2.
                        Modifica all'art. 14
            della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52
 
   1. Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre
1986,  n.  52,  le parole "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono
sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena
di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare  precedente  quello  di
riferimento".