Art. 3.
                        Modifica all'art. 16
            della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52
 
   1.  L'art.  16  della  legge  regionale 18 dicembre 1986, n. 52 e'
cosi' sostituito:
   "Art. 16 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.
   1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi nella
misura massima di lire 30 milioni annue per pubblicazioni  realizzate
a  cura della delegazione regionale veneta del Club Alpino Italiano e
di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e rivolte:
     a)  a  sviluppare  la  conoscenza  del  patrimonio   alpinistico
regionale;
     b)  a  favorire  la  prevenzione  dell'infortunio  in montagna e
l'azione del soccorso alpino;
     c)  a   propagandare   l'educazione   alpinistico-naturalistica,
specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.
   2.  A  tal  fine  le  sezioni del Club Alpino Italiano, tramite la
propria delegazione regionale veneta, e gli enti  e  le  associazioni
interessati,  presentano,  a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena
di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare  precedente  quello  di
riferimento,  al  presidente della Giunta regionale, apposita domanda
corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali
e' richiesto il contributo, dai preventivi di spesa e da un piano  di
finanziamento.
   3.  L'erogazione dei contributi di cui al presente aricolo avviene
in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale entro il
30 giugno successivo a favore delle sezioni del Club Alpino  Italiano
che  abbiano  realizzato  le  pubblicazioni  secondo  le  indicazioni
fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio e  a  favore
degli altri enti e associazioni.
   4.  Ai  benefattori  e'  fatto  obbligo  di presentare entro il 31
gennaio  dell'anno   successivo   una   relazione   particolareggiata
sull'impiego dei contributi e sull'attivita' svolta.".