Art. 3. Modifica all'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 1. L'art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 e' cosi' sostituito: "Art. 16 - Promozione e diffusione dell'alpinismo. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 30 milioni annue per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club Alpino Italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e rivolte: a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale; b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino; c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna. 2. A tal fine le sezioni del Club Alpino Italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano, a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, al presidente della Giunta regionale, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali e' richiesto il contributo, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento. 3. L'erogazione dei contributi di cui al presente aricolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno successivo a favore delle sezioni del Club Alpino Italiano che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio e a favore degli altri enti e associazioni. 4. Ai benefattori e' fatto obbligo di presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attivita' svolta.".