Art. 4.
                        Modifica all'art. 17
            della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52
 
   1.  Al  terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre
1986, n. 52, le parole "entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno"  sono
sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena
di  decadenza,  il  31 dicembre dell'anno solare precedente quello di
riferimento".