Art. 4. Modifica all'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 1. Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, le parole "entro il 31 gennaio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".