Art. 5.
                         Modifica all'art. 2
              della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
 
   1.  Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1987,
n. 12 le parole "con preferenza a  quelle  localizzate  negli  ambiti
territoriali  turisticamente  rilevanti,  come  definiti  dalla legge
regionale 2 aprile 1985, n. 28" sono soppresse.