Art. 5. Modifica all'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 le parole "con preferenza a quelle localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28" sono soppresse.