Art. 7. Modifica all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 1. L'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - Domanda di contributo. - 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di cui all'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". 2. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. 3. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 1) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile, nonche' sulla natura e sull'entita' dei lavori da eseguire; 2) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, 635, competente per territorio; 3) dichiarazione del possesso, ove necessario in relazione alla tipologia di intervento, dei progetti esecutivi delle opere per le quali e' stato richiesto il contributo, approvati dalla commissione provinciale di vigilanza, nonche' delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie; 4) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per lo stesso intervento alcun contributo o agevolazione creditizia; 5) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non mutare la destinazione della sala per un periodo di cinque anni.".