Art. 7.
                         Modifica all'art. 4
             della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6
 
   1. L'art. 4 della  legge  regionale  26  gennaio  1988,  n.  6  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  4  -  Domanda  di  contributo. - 1. Possono beneficiare dei
contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale
cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di
cui all'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
   2. Le domande di contributo sono presentate  al  Presidente  della
Giunta  regionale  a  decorrere  dal  1  ottobre  ed entro, a pena di
decadenza, il 31  dicembre  dell'anno  solare  precedente  quello  di
riferimento.
   3.   Le   domande   devono   essere   corredate   dalla   seguente
documentazione:
    1) relazione  illustrativa  sullo  stato  dell'immobile,  nonche'
sulla natura e sull'entita' dei lavori da eseguire;
    2)  copia  del  verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione
provinciale di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, 635,
competente per territorio;
    3) dichiarazione del possesso, ove necessario in  relazione  alla
tipologia  di  intervento,  dei progetti esecutivi delle opere per le
quali e' stato richiesto il contributo, approvati  dalla  commissione
provinciale  di  vigilanza,  nonche'  delle  relative  concessioni  o
autorizzazioni edilizie;
    4) dichiarazione del richiedente di  non  aver  ottenuto  per  lo
stesso intervento alcun contributo o agevolazione creditizia;
    5)  dichiarazione  con  la  quale il richiedente si impegna a non
mutare la destinazione della sala per un periodo di cinque anni.".