Art. 8. Modifica all'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 L'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1988 n. 6, e' sostituito al seguente: "Art. 5 - Concessione ed erogazione dei contributi. - 1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno. 2. I contributi sono erogati ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.".