Art. 8.
                         Modifica all'art. 5
             della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6
 
   L'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1988 n. 6, e' sostituito
al seguente:
   "Art. 5 - Concessione ed erogazione dei contributi. - 1. La Giunta
regionale delibera la concessione dei contributi entro il  30  giugno
di ciascun anno.
   2. I contributi sono erogati ad accertata ultimazione dei lavori e
su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.".