Art. 9.
                         Modifica all'art. 4
             della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17
 
   1.  Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1991 n.
17, le parole "entro il 30 giugno  di  ogni  anno",  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "a  decorrere  dal  1  ottobre  ed entro, a pena di
decadenza, il 31  dicembre  dell'anno  solare  precedente  quello  di
riferimento".