Art. 9. Modifica all'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1991 n. 17, le parole "entro il 30 giugno di ogni anno", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".