Art. 10. Delega alle province 1. Sono delegate alle province il cui territorio e' interessato dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni: a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, ai fini dell'omogeneita' e dell'uniformita' degli stessi e di una maggiore razionalita' ed efficienza entro l'ambito provinciale; b) la nomina della commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' dei conducenti dei natanti di cui all'art. 14; c) la nomina della commissione consultiva provinciale di cui all'art. 15; d) l'adozione di norme regolamentari che comprendono la determinazione dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonche' la determinazione dei criteri e della modalita' per l'ammissione all'esame di idoneita' e per l'espletamento dello stesso; e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui alla lettera d) con obbligo di comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale e' istituito il relativo ruolo dei conducenti; f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.