Art. 10.
                        Delega alle province
 
   1. Sono delegate alle province il cui  territorio  e'  interessato
dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni:
     a)   l'approvazione  dei  regolamenti  comunali  e  le  relative
modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'art.
3, ai fini dell'omogeneita' e dell'uniformita' degli stessi e di  una
maggiore razionalita' ed efficienza entro l'ambito provinciale;
     b)   la   nomina   della  commissione  tecnica  provinciale  per
l'accertamento dei requisiti d'idoneita' dei conducenti  dei  natanti
di cui all'art. 14;
     c)  la  nomina  della  commissione consultiva provinciale di cui
all'art. 15;
     d)  l'adozione  di  norme  regolamentari  che   comprendono   la
determinazione  dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio
da  accertare  ai  fini  dell'iscrizione   al   ruolo,   nonche'   la
determinazione   dei  criteri  e  della  modalita'  per  l'ammissione
all'esame di idoneita' e per l'espletamento dello stesso;
     e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui
alla  lettera  d)  con  obbligo  di  comunicazione  alla  camera   di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura presso la quale e'
istituito il relativo ruolo dei conducenti;
     f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali  di
revoca, sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.