Art. 11.
                         Competenze comunali
 
   1.  I  comuni  il  cui  territorio  e'  interessato  ai servizi di
navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative:
     a)  l'emanazione  dei  regolamenti  relativi  all'esercizio  dei
servizi pubblici non di  linea  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabilite nell'art. 12;
     b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;
     c)  il  rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con
conducente con natante a motore o a remi,  di  rimorchio  di  persone
munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente;
     d)   l'autorizzazione   al  rinnovo  e  al  trasferimento  della
titolarita' delle licenze e autorizzazioni;
     e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di
licenza o di autorizzazione;
     f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio  delle
funzioni sopra indicate;
     g)   la  costituzione  e  nomina  della  commissione  consultiva
comunale di cui all'art. 16;
     h) la determinazione annuale delle tariffe per  il  servizio  di
taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della
legge  15  gennaio  1992,  n. 21, nonche' delle tariffe dei rimanenti
servizi elencati nell'art. 3.