Art. 11. Competenze comunali 1. I comuni il cui territorio e' interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri e le modalita' stabilite nell'art. 12; b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi; c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente; d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarita' delle licenze e autorizzazioni; e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazione; f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate; g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui all'art. 16; h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' delle tariffe dei rimanenti servizi elencati nell'art. 3.