Art. 12. Regolamenti comunali di attuazione 1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale e approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 10. 2. I regolamenti, devono stabilire: a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalita' per lo svolgimento del servizio; c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto, quali: anzianita' massima del mezzo, dimensioni e caratteristiche della scritta che individua il servizio, interni dei natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati, conformazione degli scafi e stazza; d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi nel rispetto dei principi fissati all'art. 13, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea. 3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere: a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonche' la composizione delle relative commissioni di concorso; b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovra' iniziare il servizio, le modalita' per il rinnovo; c) le modalita' per le assegnazioni dei soci privi di licenza e autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari; d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze; e) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico; f) le modalita' di turnazione al fine di garantire il servizio; g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquei idonei allo stazionamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico; h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi; i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilita' di reclami a protezione dell'utenza; l) la procedura per la definizione dei reclami; m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse; n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal servizio dei titolari-conducenti. 4. I criteri per la fissazione del numero delle licenze e autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire: a) la regolarita' e le presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza; b) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilita' di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, tenuto conto di quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci; c) una remunerazione per l'attivita' lavorativa degli addetti. 5. Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attivita' di trasporto acqueo dovra' comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per cio' che riguarda la citta' di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore.