Art. 12.
                 Regolamenti comunali di attuazione
 
   1. I regolamenti per la disciplina dei  servizi  pubblici  non  di
linea  sono  adottati  dai  comuni  entro  120 giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consultiva  comunale e approvati dall'amministrazione provinciale, ai
sensi dell'art. 10.
   2. I regolamenti, devono stabilire:
     a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad  ogni  singolo
servizio;
     b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
     c)  i  criteri  riguardanti  le  caratteristiche  dei natanti in
relazione al servizio svolto, quali: anzianita'  massima  del  mezzo,
dimensioni e caratteristiche della scritta che individua il servizio,
interni  dei  natanti,  posizione  del tassametro, potenza dei motori
installati, conformazione degli scafi e stazza;
     d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio
di taxi nel rispetto dei principi fissati all'art. 13, della legge 15
gennaio 1992, n. 21;
     e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi  e  della  autorizzazione  per  ogni
altro servizio pubblico non di linea.
   3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
     a)  i  criteri  per  la  predisposizione  del  bando di concorso
pubblico  ai  fini  delle  assegnazioni   delle   licenze   e   delle
autorizzazioni, nonche' la composizione delle relative commissioni di
concorso;
     b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il
quale  il  titolare  dovra' iniziare il servizio, le modalita' per il
rinnovo;
     c) le modalita' per le assegnazioni dei soci privi di licenza  e
autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari;
     d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
     e)  gli  obblighi  dei  conduttori  nell'esercizio  del servizio
pubblico;
     f) le modalita' di turnazione al fine di garantire il servizio;
     g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquei idonei allo
stazionamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico;
     h)  le  eventuali  prescrizioni  connesse  con  l'esercizio  dei
servizi;
     i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni
del  trasporto  o  del  rimorchio  e  della possibilita' di reclami a
protezione dell'utenza;
     l) la procedura per la definizione dei reclami;
     m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle  disposizioni
stesse;
     n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal
servizio dei titolari-conducenti.
   4.  I  criteri  per  la  fissazione  del  numero  delle  licenze e
autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:
     a) la regolarita' e le presenza dei servizi  in  relazione  alla
domanda dell'utenza;
     b)  un  rapporto di natanti compatibile con la disponibilita' di
approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio,
tenuto  conto  di  quelli  necessari  ai  servizi  di   trasporto   e
distribuzione delle merci;
     c) una remunerazione per l'attivita' lavorativa degli addetti.
   5.  Il  numero  complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il
numero di autorizzazioni per le altre attivita' di  trasporto  acqueo
dovra'  comunque  sempre  tener  conto delle esigenze di una corretta
gestione del traffico acqueo e,  in  particolar  modo  per  cio'  che
riguarda  la  citta'  di  Venezia  e  l'intero ambito lagunare, degli
effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione  dei  natanti  a
motore.