Art. 13. Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea 1. Le province interessate ai servizi di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale. 2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi. 3. Per i conducenti di natanti a motore e' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del titoli professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di cui al comma 5. 4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone e' necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale. 5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio, avviene previo superamento di un esame sostenuto avanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la navigazione interna, ai regolamenti locali in materia, nonche' alle conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa. 6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea. 7. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio.