Art. 13.
               Ruolo dei conducenti di natanti adibiti
                   a servizi pubblici non di linea
 
   1.  Le  province  interessate  ai  servizi di navigazione interna,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,
istituiscono  presso  le  rispettive  camere di commercio, industria,
artigianato ed  agricoltura,  il  ruolo  dei  conducenti  di  natanti
adibiti  ai  servizi  pubblici  non  di  linea  e  ne danno immediata
comunicazione alla Giunta regionale.
   2. Qualora le province non istituiscano il ruolo  nel  termine  di
cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
   3.   Per   i   conducenti   di   natanti  a  motore  e'  requisito
indispensabile per l'iscrizione nel  ruolo  il  possesso  del  titoli
professionali   per   la  condotta  degli  stessi  e  il  superamento
dell'esame di cui al comma 5.
   4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio  con  conducente
effettuati  nella  laguna  di Venezia con natanti a motore di portata
inferiore alle 20  persone  e'  necessario  il  possesso  dei  titoli
professionali   marittimi  congiunti  di  motorista  abilitato  e  di
conduttore al traffico locale.
   5.  L'iscrizione  nel  ruolo,  distinto per ogni tipo di servizio,
avviene  previo  superamento  di  un  esame  sostenuto  avanti   alla
competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di
idoneita'  all'esercizio  del  servizio,  con particolare riferimento
alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione,  al
regolamento  per  la  navigazione  interna,  ai regolamenti locali in
materia, nonche' alle conoscenze geografiche e di  toponomastica.  Il
superamento  dell'esame  per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di
natanti  adibiti  al  servizio  di  taxi   costituisce   titolo   per
l'iscrizione  nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio
di noleggio e viceversa.
   6.  L'iscrizione   nell'apposito   ruolo   costituisce   requisito
indispensabile  per  il  rilascio  della  licenza per l'esercizio del
servizio di  taxi  e  dell'autorizzazione  per  ogni  altro  servizio
pubblico non di linea.
   7.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi' necessaria per prestare
attivita' di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non  di
linea   in  qualita'  di  sostituto  del  titolare  della  licenza  e
dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato,
o in qualita' di dipendente di impresa  autorizzata  al  servizio  di
noleggio  con  conducente  o  di  sostituto  a  tempo determinato del
dipendente medesimo.
   8.  I  soggetti  che,  al  momento  dell'istituzione  del   ruolo,
risultino  gia' titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di
diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio.