Art. 14. Commissione tecnica provinciale 1. E' istituita, presso ciascuna provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' all'esercizio della professione di conducente di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea. 2. La commissione nominata dalla provincia e' composta: a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede; b) dal dirigente del dipartimento viabilita' e trasporti della regione o da un suo delegato; c) da dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna, competente per territorio o da un suo delegato; d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio; e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria; g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria; h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative. 3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 4. La commissione istituita presso la provincia di Venezia deve essere integrata da un rappresentante dell'autorita' marittima. 5. La commissione provvede a: a) valutare la regolarita' delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita' all'esercizio del servizio; b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalita' stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d); c) determinare l'esito finale dell'esame a redarre la relativa graduatoria. 6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.