Art. 14.
                   Commissione tecnica provinciale
 
   1. E' istituita,  presso  ciascuna  provincia  destinataria  della
delega  in  quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una
commissione   per   l'accertamento    dei    requisiti    d'idoneita'
all'esercizio  della  professione di conducente di natanti adibiti ai
servizi pubblici non di linea.
   2. La commissione nominata dalla provincia e' composta:
     a) da un dirigente dell'amministrazione  provinciale  o  un  suo
delegato, che la presiede;
     b)  dal  dirigente del dipartimento viabilita' e trasporti della
regione o da un suo delegato;
     c) da dirigente  dell'ispettorato  di  porto  della  navigazione
interna, competente per territorio o da un suo delegato;
     d)  da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione
civile trasporti in concessione, competente per territorio;
     e) da un rappresentante designato  dalla  competente  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
     f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
di categoria;
     g)   da   un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  di
artigiani di categoria;
     h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni  centrali
delle cooperative.
   3.  Le  mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
   4.  La  commissione  istituita presso la provincia di Venezia deve
essere integrata da un rappresentante dell'autorita' marittima.
   5. La commissione provvede a:
     a) valutare  la  regolarita'  delle  domande,  ad  accertare  il
possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita'
all'esercizio del servizio;
     b)  espletare l'esame secondo i criteri e le modalita' stabilite
dall'amministrazione provinciale ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
lettera d);
     c)  determinare  l'esito finale dell'esame a redarre la relativa
graduatoria.
   6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta  giorni  dalla
data  di ricevimento della notifica, e' ammesso ricorso al Presidente
della Giunta regionale che decide  entro  novanta  giorni  dalla  sua
presentazione.  Trascorso  tale termine senza che il Presidente della
Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.