Art. 15.
                 Commissione consultiva provinciale
 
   1. E' istituita, presso ciascuna provincia interessata ai  servizi
di  navigazione  interna,  una  commissione  consultiva competente ad
esprimere pareri in ordine ai provvedimenti  previsti  dall'art.  10,
comma 1, lettere a) e d).
   2. La commissione nominata dalla provincia e' composta:
    a)  dal  presidente  dell'amministrazione provinciale o da un suo
delegato, che la presiede;
     b) da un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
     c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
di categoria;
     d)  da  un  rappresentante  designato  dalle   associazioni   di
artigiani di categoria;
     e)  da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali
delle cooperative;
     f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica;
     g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
   3. La commissione puo' avvalersi della consulenza di  studiosi  ed
esperti dei trasporti e del traffico.
   4.  Le  mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
   5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di  presenza,
per  giornata  di  seduta,  determinato  ai sensi dell'art. 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.