Art. 15. Commissione consultiva provinciale 1. E' istituita, presso ciascuna provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a) e d). 2. La commissione nominata dalla provincia e' composta: a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede; b) da un rappresentante dei comuni designato dall'Anci; c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria; d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria; e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative; f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica; g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti. 3. La commissione puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico. 4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.