Art. 16.
                   Commissione consultiva comunale
 
   1. E' istituita, presso ciascun comune interessato ai  servizi  di
navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in
ordine  ai  provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a),
f) ed h).
   2. La commissione deve essere composta,  oltre  che  dai  soggetti
indicati  dall'art.  4,  comma  4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.