Art. 16. Commissione consultiva comunale 1. E' istituita, presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a), f) ed h). 2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.