Art. 17. Figure giuridiche 1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 3, comma 2, per il libero esercizio della propria attivita', possono: a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di noleggio con conducente. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.