Art. 17.
                          Figure giuridiche
 
   1.   I   titolari   di   licenza   o  di  autorizzazione  relativa
all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di  cui  all'art.  3,
comma 2, per il libero esercizio della propria attivita', possono:
     a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di impresa
artigiana di trasporto, all'albo  delle  imprese  artigiane  previsto
dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
     b)  associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di
servizi,   operanti   in   conformita'   alle   norme  vigenti  sulla
cooperazione;
     c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte  le
altre forme previste dalla legge;
     d)  essere  imprenditori  privati che svolgono esclusivamente le
attivita' di noleggio con conducente.
   2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o
l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in  possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
   3.  In  caso  di  recesso  dagli  organismi  di cui al comma 1, la
licenza o l'autorizzazione non potra' essere  ritrasferita  al  socio
conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.