Art. 18.
               Modalita' per il rilascio delle licenze
                       e delle autorizzazioni
 
   1.   La   licenza   per   l'esercizio   del  servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di
cui all'art.  3,  comma  2,  sono  rilasciate  dalle  amministrazioni
comunali,  mediante  bando  di  pubblico  concorso per soli titoli, a
coloro che, iscritti nel ruolo, di cui all'art. 13 ed in possesso dei
requisiti  di  legge,  abbiano  la  proprieta'  o  la  disponibilita'
giuridica  del  natante, ai sensi del codice della navigazione, e che
possono gestirle in forma singola o associata.
   2. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il  cumulo  di
piu'  licenze  per  l'esercizio  del  servizio di taxi. E' ammesso il
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu'  autorizzazioni  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
   3.  E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
della   licenza   per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi    e
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di noleggio con
conducente, esercitati con un unico natante.
   4. I soggetti titolari di autorizzazioni in  atto,  rilasciate  ai
sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, per il
trasporto  di persone con natanti a motore di portata non superiore a
venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui  all'art.
4  e il servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 5, con il
medesimo natante.
   5.  L'avere  esercitato  servizio di taxi in qualita' di sostituto
alla guida del  titolare  della  licenza  per  un  periodo  di  tempo
complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una
impresa   di   noleggio  con  conducente  per  il  medesimo  periodo,
costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio  della  licenza
per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
   6. Per  poter  conseguire  l'autorizzazione  per  l'esercizio  del
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita'
di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a
disposizione  dell'utenza.  Il  servizio  e'  prestato  dal  suddetto
pontile.