Art. 19. Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 13, conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.