Art. 19.
                       Sostituzione alla guida
 
   1. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti
possono essere sostituiti temporaneamente  da  persone  iscritte  nel
ruolo di cui all'art. 13 e in possesso dei requisiti prescritti:
     a)  per  motivi  di  salute, inabilita' temporanea, gravidanza e
puerperio;
     b) per chiamata alle armi;
     c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
     d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
     e) nel caso di incarichi a  tempo  pieno  sindacali  o  pubblici
elettivi.
   2.  Gli  eredi  minori  dei  titolari  di licenza o autorizzazione
possono farsi  sostituire  da  persone  iscritte  nel  ruolo  di  cui
all'art.   13  ed  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  fino  al
raggiungimento della maggiore eta'.
   3. Il rapporto di lavoro con  il  sostituto  e'  regolato  con  un
contratto  di  lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della
legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione  del  sostituto
e'  equiparata  a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti
per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di  cui
alla  lettera  b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n.
230/1962.  Tale  contratto  deve  essere  stipulato  sulla  base  del
contratto  collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoratori  di  categorie similari. Il rapporto con il sostituto puo'
essere regolato anche in base ad un  contratto  di  gestione  per  il
termine non superiore a sei mesi.
   4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti
possono    avvalersi,   nello   svolgimento   del   servizio,   della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'art.  13,  conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del
codice civile.
   5. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  in  regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a
quello stabilito dalla presente legge.