Art. 20.
        Trasferibilita' delle licenze e delle autorizzazioni
 
   1.  Le  licenze  e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di
linea di cui all'art. 3, comma 2, sono trasferite, su  richiesta  del
titolare,  a  persona  dallo  stesso  designata, purche' iscritta nel
corrispondente ruolo di cui all'art. 13 ed in possesso dei  requisiti
prescritti,  quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni:
     a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
     b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
     c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo  al  servizio
per   malattia,   infortunio  o  per  ritiro  definitivo  dei  titoli
professionali.
   2. In caso di morte del titolare  la  licenza  o  l'autorizzazione
possono  essere  trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il  termine  massimo  di  due
anni,  dietro  autorizzazione  del  sindaco, ad altri, designati dali
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  dei  cui  all'art.  13  ed  in  possesso  dei   requisiti
prescritti.
   3.  Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico  e  non  puo'
esserne  trasferita  altra  se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.
   4.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  18,  comma  4,  licenza  ed
autorizzazione  sono  inscindibili  e  non  possono essere trasferite
separatamente.