Art. 21.
                        Portatori di handicap
 
   1. I comuni, in conformita' a quanto previsto nell'art.  14  della
legge  15  gennaio  1992, n. 21 e dell'art. 26 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dettano norme per stabilire  specifiche  condizioni  di
servizio  per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonche'
il numero e il tipo di natanti gia' esistenti da attrezzare anche  al
trasporto  di soggetti portatori di handicap di particolare gravita',
in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118,  e  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384.
   2.   La  Giunta  regionale  stabilisce  incentivi  a  sostegno  di
iniziative volte a migliorare le condizioni dei servizi di  trasporto
per i soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.