Art. 21. Portatori di handicap 1. I comuni, in conformita' a quanto previsto nell'art. 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il tipo di natanti gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 2. La Giunta regionale stabilisce incentivi a sostegno di iniziative volte a migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.