Art. 23. Servizio pubblico di gondola 1. Il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed e' assimilato al servizio di taxi. 2. La licenza per l'esercizio dell'attivita' di gondoliere e' rilasciata dal comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo di cui all'art. 13. 3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria, redatta secondo le modalita' stabilite dal regolamento comunale; alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attivita' di gondoliere in qualita' di sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 4. La licenza e' personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19. 5. Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e puo' rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneita' fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorita' sanitaria competente per territorio. 6. Nel caso di accertata inidoneita' al servizio il titolare puo', entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.