Art. 23.
                    Servizio pubblico di gondola
 
   1.  Il  servizio  pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici
non di linea di cui  alla  legge  15  gennaio  1992,  n.  21,  ed  e'
assimilato al servizio di taxi.
   2.  La  licenza  per  l'esercizio  dell'attivita' di gondoliere e'
rilasciata dal comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite
dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente  ruolo  di
cui all'art. 13.
   3.   Le   licenze   sono   rilasciate  nel  rispetto  di  apposita
graduatoria, redatta secondo le modalita' stabilite  dal  regolamento
comunale;  alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono
iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attivita' di gondoliere in
qualita' di sostituti per un periodo di tempo complessivo  di  almeno
sei mesi.
   4.  La licenza e' personale e obbliga il titolare ad esercitare il
servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.
   5.  Il  titolare  decade   dalla   licenza   al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta', e puo' rinnovarla fino al compimento
del  settantesimo  anno  previo  accertamento  annuale dell'idoneita'
fisica per  l'espletamento  del  servizio  effettuato  dall'autorita'
sanitaria competente per territorio.
   6. Nel caso di accertata inidoneita' al servizio il titolare puo',
entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla
medesima.