Art. 24. Revoca della licenza 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 41, la licenza di gondoliere e' revocata se l'esercente: a) non esercita personalmente il servizio; b) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilita' in leasing; c) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attivita' di gondoliere. 2. La licenza di gondoliere e' altresi' revocata alla scadenza del termine di cui all'art. 47, comma 1.