Art. 24.
                        Revoca della licenza
 
   1.  Oltre  ai casi previsti dall'art. 41, la licenza di gondoliere
e' revocata se l'esercente:
    a) non esercita personalmente il servizio;
    b)  esercita  il  servizio  con  natanti  dei   quali   non   sia
proprietario o non abbia la disponibilita' in leasing;
    c)  perde  i  requisiti  stabiliti  dal  regolamento comunale per
l'esercizio dell'attivita' di gondoliere.
   2. La licenza di gondoliere e' altresi' revocata alla scadenza del
termine di cui all'art. 47, comma 1.