Art. 25.
        Idoneita' e abilitazione alla condotta delle gondole
 
   1. L'iscrizione nei  registri  dell'autorita'  competente  non  e'
richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola. Tali
natanti  devono  essere sottoposti all'esame di un apposito organismo
individuato dal  comune  nel  relativo  regolamento,  ai  fini  della
riconoscibilita'  delle  caratteristiche  omogenee, del decoro, degli
addobbi e degli attrezzi secondo tradizione.
   2. Per la condotta delle gondole e' necessario acquisire  apposita
abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.