Art. 25. Idoneita' e abilitazione alla condotta delle gondole 1. L'iscrizione nei registri dell'autorita' competente non e' richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola. Tali natanti devono essere sottoposti all'esame di un apposito organismo individuato dal comune nel relativo regolamento, ai fini della riconoscibilita' delle caratteristiche omogenee, del decoro, degli addobbi e degli attrezzi secondo tradizione. 2. Per la condotta delle gondole e' necessario acquisire apposita abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.