Art. 26.
    Trasferibilita' della licenza di servizio pubblico di gondola
 
   1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  20,  e'  consentito  il
subingresso  per  atto  tra  vivi  nell'esercizio  dell'attivita'  di
gondoliere  qualora  il  subentrante  trasferisca  contestualmente la
propria licenza. In tal caso si applica l'art. 23, commi 2 e 3.