Art. 26. Trasferibilita' della licenza di servizio pubblico di gondola 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 20, e' consentito il subingresso per atto tra vivi nell'esercizio dell'attivita' di gondoliere qualora il subentrante trasferisca contestualmente la propria licenza. In tal caso si applica l'art. 23, commi 2 e 3.