Art. 27. Competenze del comune di Venezia 1. Il comune di Venezia nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22, approva il regolamento per la disciplina del servizio pubblico di gondola che stabilisce: a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire ad ogni singolo servizio: b)le modalita' per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza; e) i criteri e le modalita' per la redazione della graduatoria di cui all'art. 23, comma 3. 2. ll comune di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre all'aggiornamento della graduatorie di cui alla lettera e) del comma 1, ai lini dell'eventuale emissione di un bando di concorso tra i titolari di licenza per il rilascio di licenze nuove o resesi disponibili. 3. ll regolamento di cui al comma 1 e' approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.