Art. 27.
                  Competenze del comune di Venezia
 
   1. Il comune di  Venezia  nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui
all'art.  22,  approva  il regolamento per la disciplina del servizio
pubblico di gondola che stabilisce:
    a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire  ad
ogni singolo servizio:
    b)le modalita' per lo svolgimento del servizio;
    c) i criteri per la determinazione delle tariffe;
    d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;
    e) i criteri e le modalita' per la redazione della graduatoria di
cui all'art. 23, comma 3.
   2.  ll  comune  di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre
all'aggiornamento della graduatorie di cui alla lettera e) del  comma
1,  ai  lini  dell'eventuale  emissione di un bando di concorso tra i
titolari di licenza  per  il  rilascio  di  licenze  nuove  o  resesi
disponibili.
   3.  ll regolamento di cui al comma 1 e' approvato entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge.