Art. 28. Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi 1. Le licenze c autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella citta' di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alla cooperative di gondolieri e loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal comune di Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione all'effettiva necessita' delle cooperative stesse e alla possibilita' di esercitarle. 2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore. 3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validita' della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il comune di Venezia. 4. I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il servizio con natanti di proprieta' della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene. 5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal comune di Venezia.