Art. 28.
       Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni
        riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi
 
   1. Le licenze c  autorizzazioni  per  l'espletamento  dei  servizi
pubblici  non  di  linea  per il trasporto di persone nella citta' di
Venezia con natanti a motore di  portata  non  superiore  alle  venti
persone  riservate  alla  cooperative  di gondolieri e loro consorzi,
attualmente confermate nel numero stabilito  dal  comune  di  Venezia
possono    essere   rideterminate,   dal   medesimo,   in   relazione
all'effettiva necessita' delle cooperative stesse e alla possibilita'
di esercitarle.
   2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti
titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei  natanti
a motore.
   3.  I  soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare,
per il periodo di validita' della medesima, la  licenza  comunale  di
gondoliere presso il comune di Venezia.
   4.  I  soci  gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il
servizio con natanti di proprieta' della cooperativa di  appartenenza
o del consorzio cui essa appartiene.
   5.  Le  cooperative  di gondolieri aventi soci titolari di licenza
possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti
dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal comune
di Venezia.