Art. 29.
            Soggetti esercenti e disciplina del servizio
 
   1. ll servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con
natanti  a  motore  o  a  remi e il servizio di rimorchio o traino di
natanti sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
   2. I servizi di cui  al  comma  1,  sono  assimilati  al  servizio
pubblico  non  di  linea  e  sono regolati dalle norme della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
   3. I trasportatori di cui  al  presente  articolo  possono  essere
imprenditori privati, e svolgere altre attivita'.
   4.  Per  i  conducenti  di  natanti  adibiti  ai servizi di cui al
presente articolo e' istituito un apposito ruolo con le modalita'  di
cui all'art. 13.