Art. 29. Soggetti esercenti e disciplina del servizio 1. ll servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di rimorchio o traino di natanti sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. 2. I servizi di cui al comma 1, sono assimilati al servizio pubblico non di linea e sono regolati dalle norme della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprenditori privati, e svolgere altre attivita'. 4. Per i conducenti di natanti adibiti ai servizi di cui al presente articolo e' istituito un apposito ruolo con le modalita' di cui all'art. 13.