Art. 3.
           Definizione del trasporto pubblico non di linea
 
   1.  Sono  definiti  servizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione  complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di
linea, e che vengono  effettuati  a  richiesta  dell'utente  o  degli
utenti,  in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo
orari stabiliti di volta in volta.
   2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:
     a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
     b) il servizio di gondola nella citta' di Venezia, assimilato al
servizio di taxi;
     b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante
a motore;
     d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante
a remi;
     e)  il  servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici
effettuato per conto terzi;
     f) il servizio  di  noleggio  senza  conducente  effettuato  con
natanti di qualsiasi tipo.