Art. 3. Definizione del trasporto pubblico non di linea 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua: a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore; b) il servizio di gondola nella citta' di Venezia, assimilato al servizio di taxi; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore; d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi; e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi; f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.