Art. 30.
            Servizio di trasporto di cose per conto terzi
 
   1. Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per
conto  terzi  quello  con  il  quale  il  vettore  si  obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.
   2. Nell'esercizio del servizio di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito  il  trasporto  occasionale  di  persone  solo in funzione
dell'espletamento del trasporto medesimo.
   3. Il numero massimo delle persone  trasportabili,  ai  sensi  del
comma  2,  deve  essere  indicato  sul certificato di navigabilita' e
sulla licenza di navigazione.
   4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi  deve  essere
munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
   5.  Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le
idoneita' prescritte dal codice della navigazione e  dal  regolamento
per la navigazione interna.