Art. 30. Servizio di trasporto di cose per conto terzi 1. Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro. 2. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo e' consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo. 3. Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2, deve essere indicato sul certificato di navigabilita' e sulla licenza di navigazione. 4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 5. Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneita' prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.