Art. 31. Servizio di rimorchio o traino di natanti 1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante. 2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra. 3. Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.