Art. 31.
              Servizio di rimorchio o traino di natanti
 
   1.  Il  servizio  di  rimorchio consiste nella trazione di natanti
mediante altro natante.
   2. Il servizio  di  traino  consiste  nella  trazione  di  natanti
mediante mezzi a terra.
   3.  Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da
soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
   4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in  servizio  di
rimorchio  deve  essere in possesso dei titoli professionali previsti
dalla legge.