Art. 32.
                     Trasporto in conto proprio
 
   1. Ai fini della presente legge si definisce in conto  proprio  il
trasporto   di   persone   o  merci  effettuato  senza  corrispettivo
dall'armatore del natante o da un suo dipendente  esclusivamente  per
esigenze   strettamente  inerenti  all'espletamento  delle  attivita'
professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
   2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessita'
di autorizzazione.
   3.  I  natanti  adibiti  al  trasporto  in  conto  proprio vengono
iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti
e devono essere muniti del certifcato di navigabilita' o di idoneita'
e della licenza di navigazione.