Art. 32. Trasporto in conto proprio 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attivita' professionali o istituzionali dell'armatore del natante. 2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessita' di autorizzazione. 3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certifcato di navigabilita' o di idoneita' e della licenza di navigazione.