Art. 33. Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio 1. Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo, non e' richiesto il possesso di alcuna abilitazione. 2. Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante. 3. Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, e' richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni. 4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate e' richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna. 5. La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilita' e sulla licenza di navigazione.