Art. 33.
             Titoli richiesti per la condotta di natanti
                adibiti al trasporto in conto proprio
 
   1. Per la condotta dei natanti  muniti  di  motore  fuoribordo  di
cilindrata  complessiva  non  superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di
potenza non superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo, non  e'
richiesto il possesso di alcuna abilitazione.
   2.  Tale  agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione
del natante.
   3. Per la condotta dei  natanti  muniti  di  motore  entrobordo  o
fuoribordo  superiore  ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore
agli 11 Hp effettivi, se di  altro  tipo  e  fino  al  limite  di  25
tonnellate di stazza lorda, e' richiesto il possesso della patente ad
uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 o di
quella  da  diporto, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50 e successive modificazioni.
   4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore  alle  25
tonnellate e' richiesto il possesso dei titoli professionali previsti
dal  codice  della  navigazione  e dal regolamento per la navigazione
interna.
   5. La  composizione  dell'equipaggio  ed  i  titoli  professionali
prescritti  devono essere indicati sul certificato di navigabilita' e
sulla licenza di navigazione.