Art. 34.
                  Trasporto occasionale di persone
 
   1. I natanti adibiti a trasporto merci  in  conto  proprio,  oltre
all'equipaggio   indicato   nella  licenza  di  navigazione,  possono
trasportare anche  persone,  quando  la  presenza  delle  stesse  sia
connessa    all'espletamento    dell'attivita'    professionale    od
istituzionale dell'armatore.
   2. ll numero  massimo  delle  persone  trasportabili  deve  essere
indicato  sul  certificato  di  navigabilita'  o di idoneita' e sulla
licenza di navigazione.