Art. 34. Trasporto occasionale di persone 1. I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attivita' professionale od istituzionale dell'armatore. 2. ll numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilita' o di idoneita' e sulla licenza di navigazione.