Art. 35.
           Rimorchio e traino di natanti in conto proprio
 
   1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio  e  il  traino  di
natanti  effettuati  dall'armatore o da un suo dipendente con natanti
tutti appartenenti o nella disponibilita' dello stesso armatore.
   2.  Il  rimorchio  ed  il  traino  di  natanti in conto proprio si
effettua senza necessita' di autorizzazione.
   3. I predetti natanti devono  essere  muniti  del  certificato  di
navigabilita' e della licenza di navigazione.
   4.  Per  la  condotta di tali natanti e' richiesto il possesso dei
titoli professionali prescritti dal codice della  navigazione  e  dal
regolamento per la navigazione interna.
   5.   La   composizione   dell'equipaggio   e   i  relativi  titoli
professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilita'
e sulla licenza di navigazione.