Art. 35. Rimorchio e traino di natanti in conto proprio 1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilita' dello stesso armatore. 2. Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua senza necessita' di autorizzazione. 3. I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilita' e della licenza di navigazione. 4. Per la condotta di tali natanti e' richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna. 5. La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilita' e sulla licenza di navigazione.