Art. 36. Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio 1. I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purche' non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessita' di autorizzazione. 2. I natanti di cui al comma 1, devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilita' e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto del Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960. 3. Per la condotta dei natanti di cui al comma 1 e' richiesto il possesso dei titoli previsti dall'art. 33.