Art. 36.
            Rimorchio di persone munite di sci acquatici
                     effettuato in conto proprio
 
   1. I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto  per
il  trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il
rimorchio di persone munite di sci acquatici, purche' non sussista il
fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci
acquatici si effettua senza necessita' di autorizzazione.
   2. I natanti di cui al comma 1, devono  essere  dotati  di  idoneo
gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione
sul  certificato  di  navigabilita' e sulla licenza di navigazione ed
ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste  dal  decreto  del
Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960.
   3.  Per  la condotta dei natanti di cui al comma 1 e' richiesto il
possesso dei titoli previsti dall'art. 33.