Art. 39.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Per  l'accertamento  delle violazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli  12  e  27,
nonche'  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative e per la
riscossione delle relative somme, si  applicano  le  norme  contenute
nella   legge   regionale   28  gennaio  1977,  n.  10  e  successive
modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.