Art. 39. Sanzioni amministrative 1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli 12 e 27, nonche' per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.