Art. 4.
                       Servizio di taxi acqueo
 
   1.  Il  servizio  di  taxi  acqueo  ha  lo  scopo di soddisfare le
esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con
le seguenti caratteristiche:
     a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
     b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico,  presso  appositi
pontili d'attracco;
     c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono
all'interno  dell'area  comunale  per  qualunque destinazione, previo
assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
   2. La prestazione del servizio e' obbligatoria  all'interno  delle
aree comunali.
   3.  I  natanti  adibiti  al  servizio  di taxi possono circolare e
sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti  di  cui
all'art. 12.
   4.  Il servizio di taxi acqueo e' riservato a natanti a motore che
abbiano una portata non superiore alle venti persone.
   5. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti  muniti  di
apposita licenza rilasciata dal comune.
   6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
   7.  La  licenza decade al compimento del sessantasettesimo anno di
eta'  del  titolare  ed  e'  rinnovabile  fino  al   compimento   del
sessantesimo   anno   di  eta',  previo  accertamento  annuale  della
idoneita'  fisica  per  l'espletamento   del   servizio,   effettuato
dall'autorita' sanitaria competente per territorio.