Art. 4. Servizio di taxi acqueo 1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche: a) si rivolge a una utenza indifferenziata; b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco; c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. 2. La prestazione del servizio e' obbligatoria all'interno delle aree comunali. 3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'art. 12. 4. Il servizio di taxi acqueo e' riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone. 5. Il servizio puo' essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune. 6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio. 7. La licenza decade al compimento del sessantasettesimo anno di eta' del titolare ed e' rinnovabile fino al compimento del sessantesimo anno di eta', previo accertamento annuale della idoneita' fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorita' sanitaria competente per territorio.