Art. 41. Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza 1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare: a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea; c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia; d) contravviene all'obbligatorieta' della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola; e) sostituisce abusivamente altri nel servizio; f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza: g) interrompe il servizio senza giustificato motivo; h) non applica le tariffe in vigore. 2. Il sindaco segnala alla competente autorita' di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza. 3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.