Art. 41.
                   Sospensione, revoca, decadenza
                 dell'autorizzazione e della licenza
 
   1.   L'autorizzazione   e   la   licenza  possono  essere  sospese
temporaneamente o revocate se il titolare:
    a) non adempie  agli  obblighi  stabiliti  nel  provvedimento  di
autorizzazione o di licenza;
    b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti
competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
    c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella
materia;
    d)   contravviene   all'obbligatorieta'   della  prestazione  del
servizio di taxi o di quello di gondola;
    e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
    f)  non  inizia  il   servizio   entro   il   termine   stabilito
dall'autorizzazione o dalla licenza:
    g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
    h) non applica le tariffe in vigore.
   2.  Il  sindaco  segnala  alla competente autorita' di navigazione
l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
   3. La perdita di uno dei  requisiti  prescritti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  e  della licenza, la dichiarazione di fallimento
ovvero la messa  in  liquidazione  nei  casi  previsti  dalla  legge,
comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.